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Il ricorso respinto. Cosa dice l’art.55 del NOIF invocato dal Napoli

Giudice sportivo

Analizziamo i punti salienti delle motivazioni che hanno portato al Corte d’Appello federale a respingere il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione dopo la mancata disputa della partita con la Juventus.

La SSC Napoli, secondo quanto riportato dalle motivazioni pubblicate dalla Corete d’Appello federale sul sito della FIGC ha citato l’art. 55 del NOIF.

“In particolare, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è procedimento, ricorressero i presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF”.

Ma cosa dice l’art. 55 del NOIF (Norme Organizzative Interne FIGC)?

Art. 55: Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore.
1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore.
2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’Appello in seconda e ultima istanza.

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva d’Appello è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

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