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Le decisioni del Giudice Sportivo – Multa per Napoli e Lazio. Squalifica di due giornate per Kean

Giudice sportivo

Le decisioni del Giudice Sportivo – Multa per Napoli e Lazio. Squalifica di due giornate per Kean. Il comunicato completo di seguito. 

 

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

KEAN Bioty Moise (Juventus): per avere, al 45° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria, senza causare conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARCHETTI Federico (Spezia): per avere, al 38° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato in modo irrispettoso una decisione arbitrale.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARUSIC Adam (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RECA Arkadiusz (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NENCI Massimo (Lazio): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale

PREPARATORI ATLETICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LOSI Davide (Lazio): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale.

AMMENDE A SOCIETA’
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, durante la gara ed al termine della stessa, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria due petardi e una bottiglietta di plastica; per avere inoltre suoi sostenitori, durante la gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; per avere, infine, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco unpetardo; per avere inoltre suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.
b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nei settori occupati dalla tifoseria avversaria numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato un fumogeno ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco ed un accendino nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 1° del secondo tempo, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

 

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