Serie A

Squalificati post 32°turno: Napoli e Udinese perdono due titolarissimi

Come già previsto ieri, Koulibaly e Hallfredsson non giocheranno Napoli-Udinese. Questo il referto ufficiale del Giudice Sportivo:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA
BANI Mattia (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RADU Stefanel Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BARELLA Nicolo (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
CARACCIOLO Antonio (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CIGARINI Luca (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).
HALLFREDSSON Emil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
KOULIBALY Kalidou (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Atalanta, Bologna, Cagliari, Genoa, Internazionale, Lazio, Roma e Napoli hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gare ed al 32° del primo tempo, intonato un coro insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.
Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere ingiustificatamente causato sia il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti, sia il ritardato inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva specifica reiterata.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, tre petardi; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA).
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. SPAL 2013 per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti; recidiva.

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